Pubblicata nel Bollettino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 21 febbraio 1996)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
  Vista  la legge regionale 1 giugno 1993, n. 29 recante norme per la
disciplina dell'aucupio;
  Visto il D.P.G.R. n. 0230/Pres. del 30 giugno 1994, con il quale e'
stato approvato il regolamento di  esecuzione  della  suddetta  legge
regionale  n. 29/1993, previsto dall'articolo 4 della legge regionale
stessa;
  Atteso che con sentenza n.  436/1994  il  Tribunale  amministrativo
regionale  del  Friuli-Venezia  Giulia  ha  annullato il sopra citato
D.P.G.R. n. 0230/Pres. in quanto  il  Regolamento  approvato  con  il
medesimo  conteneva  norme  in  contrasto con la Convenzione di Berna
adottata il 19 settembre 1979 e resa esecutiva in Italia con la legge
5  agosto 1981, n. 503 e con la direttiva delle Comunita' europee del
2 aprile 1979, n. 79/409/CEE;
  Ravvisata la necessita' di adottare un nuovo regolamento  per  dare
esecuzione  alla  legge  regionale  n.    29/1993  in  armonia con la
Convenzione internazionale e con la direttiva sopra citata;
  Visto l'articolo 4 della legge regionale n. 29/1993  in  forza  del
quale  il  regolamento  di  esecuzione,  da  emanarsi  da  parte  del
Presidente della Giunta regionale, su  conforme  deliberazione  della
Giunta  stessa,  sentiti  il  Comitato  regionale  della  caccia,  la
Commissione di studio sull'avifauna e  l'Istituto  nazionale  per  la
fauna  selvatica,  disciplina  i  mezzi  di  cattura  consentiti e le
modalita' di gestione, i criteri per la determinazione del numero  di
esemplari  catturabili  distinto  per specie e su base provinciale, i
controlli sull'attivita' di cattura e le modalita'  per  la  cessione
degli esemplari catturati;
  Visto  l'articolo  3,  comma  3, della medesima legge regionale che
stabilisce che con il regolamento vengano previste anche le modalita'
per l'effettuazione dei corsi e del  relativo  esame  finale  al  cui
superamento e' subordinato l'esercizio di attivita' di cattura;
  Sentita  la Commissione di studio sull'avifauna nelle sedute del 14
e 22 febbraio 1995;
  Vista la nota n.  1269/T-A62  del  20  aprile  1995  con  la  quale
l'Istituto  nazionale  per la fauna selvatica, richiamando le proprie
circolari emanate in materia di cattura  di  uccelli  successivamente
all'entrata in vigore della legge n. 157/1992, ha evidenziato i punti
di  maggior  contrasto  fra  le  indicazioni dal medesimo a suo tempo
fornite e la bozza di regolamento predisposto in base  alle  proposte
scaturite  dalla  Commissione  di  studio  dell'avifauna nelle sedute
sopra riportate;
  Rilevato che le  circolari  emanate  dal  suddetto  Istituto  fanno
riferimento  alla  legge  n.  157/1992, mentre l'emanando regolamento
deve dare esecuzione alle disposizioni di cui alla legge regionale n.
29/1993, la quale su alcuni specifici argomenti dispone  diversamente
da quanto e' previsto dalla legge n. 157/1992;
  Sentito  il  Comitato regionale della caccia il quale, nella seduta
del 18 maggio 1995, ha espresso parere favorevole ad una formulazione
del regolamento con  la  quale  sono  state  recepite  diverse  delle
indicazioni  tecniche  fornite  dall'I.N.F.S.  con  la citata nota n.
1269/T-A62 del 20 aprile 1995 compatibili con le disposizioni di  cui
alla legge regionale n. 29/1993;
  Visto  che  con  nota  n.  5-9A/479  del  2  marzo 1995 il Servizio
autonomo della caccia e della pesca ha  comunicato,  ai  sensi  della
legge  regionale  n.  29/1992,  agli Enti ed Associazioni interessati
l'avvio del procedimento per la  riformulazione  del  regolamento  di
esecuzione  della  legge  regionale  1  giugno  1993,  n. 29 e che al
riguardo  sono  state  presentate  memorie  scritte  da  parte  della
Delegazione  regionale  del  WWF  con  nota  del 18 marzo 1995, della
Sezione di Gorizia della Lega italiana protezione  uccelli  con  nota
del  23  marzo  1995,  della  Delegazione regionale degli amici della
terra con nota del 31 marzo 1995, della Delegazione  regionale  della
lega  antivivisezione  con  nota  del  21 aprile 1995, della Lega per
l'abolizione  della  caccia  con  nota    del  9  maggio  1995,   del
Coordinamento  regionale  animalista  con  le  note del 2 maggio e 27
maggio 1995 e della Provincia di  Trieste  con  nota  dell'11  aprile
1995;
  Vista   la   successiva   nota   del  29  maggio  1995  e  relativa
documentazione della Delegazione regionale del WWF;
  Valutate le memorie precitate;
  Ritenuto, peraltro,  di  approvare  il  regolamento  in  parola  in
conformita'  al  parere  espresso dal Comitato regionale della caccia
nella sopra citata seduta del 18  maggio  1995,  trattandosi  di  una
disciplina   che   autorizza   l'attivita'   di  cattura  di  uccelli
nell'ambito del regime di deroga prescritto dall'articolo 9, comma 1,
lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE e dall'articolo 9, comma 1,
quinto capoverso, della Convenzione di Berna;
  Ritenuto che allo stato  non  sussistono  possibilita'  alternative
alla  cattura  con  reti  per  l'approvigionamento  di richiami vivi,
atteso che attualmente l'allevamento consente la produzione di  pochi
soggetti a scopo prevalentemente amatoriale, allevamento che peraltro
viene  favorito  dal  regolamento  di  cui  trattasi,  prevedendo  il
medesimo  la  possibilita'  di  cattura  anche   per   fornire   agli
allevamenti i soggetti riproduttori;
  Sentito  il  Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente
nella seduta del 12 giugno 1995;
  Visto l'articolo 42 dello statuto speciale della  Regione,  emanato
con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
  Su  conforme  deliberazione  della  Giunta  regionale n. 3344 del 3
luglio 1995;
 
                              Decreta:
 
  E' approvato il regolamento di esecuzione della legge  regionale  1
giugno 1993, n. 29, concernente la disciplina dell'aucupio, nel testo
allegato  al  presente  decreto  del  quale  forma parte integrante e
sostanziale.
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo  osservare
come Regolamento della Regione.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e verra'  pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
   Trieste, 4 agosto 1995.
                               GUERRA
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 3 gennaio 1996
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 1
 
                               ------
 
Regolamento  di  esecuzione della legge regionale n.  29 del 1 giugno
   1993 concernente "Disciplina dell'aucupio".
 
                               Art. 1.
 
  1. Per la cattura di uccelli prevista dalla legge regionale n.   29
del  1  giugno  1993  e'  consentito esclusivamente l'uso di impianti
fissi  a     reti  orizzontali  individuati   dalle   Amministrazioni
provinciali  ai  sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge
regionale n. 29 del 1 giugno 1993.
  2.  L'attivita' disciplinata dal presente regolamento e' vietata in
tutte le zone  precluse  all'esercizio  venatorio,  ad  eccezione  di
quelle previste all'articolo 21, comma 1, lettere e) e m) della legge
11 febbraio 1992, n. 157.
  3.  Nello  svolgimento dell'attivita' di cattura e nella detenzione
di cui al presente regolamento trovano applicazione le norme  di  cui
all'articolo   727   del   codice   penale,   cosi'  come  sostituito
dall'articolo 1 della legge 22 novembre 1993, n. 473.