Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 21 febbraio 1996) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 1 giugno 1993, n. 29 recante norme per la disciplina dell'aucupio; Visto il D.P.G.R. n. 0230/Pres. del 30 giugno 1994, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della suddetta legge regionale n. 29/1993, previsto dall'articolo 4 della legge regionale stessa; Atteso che con sentenza n. 436/1994 il Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia ha annullato il sopra citato D.P.G.R. n. 0230/Pres. in quanto il Regolamento approvato con il medesimo conteneva norme in contrasto con la Convenzione di Berna adottata il 19 settembre 1979 e resa esecutiva in Italia con la legge 5 agosto 1981, n. 503 e con la direttiva delle Comunita' europee del 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE; Ravvisata la necessita' di adottare un nuovo regolamento per dare esecuzione alla legge regionale n. 29/1993 in armonia con la Convenzione internazionale e con la direttiva sopra citata; Visto l'articolo 4 della legge regionale n. 29/1993 in forza del quale il regolamento di esecuzione, da emanarsi da parte del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentiti il Comitato regionale della caccia, la Commissione di studio sull'avifauna e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, disciplina i mezzi di cattura consentiti e le modalita' di gestione, i criteri per la determinazione del numero di esemplari catturabili distinto per specie e su base provinciale, i controlli sull'attivita' di cattura e le modalita' per la cessione degli esemplari catturati; Visto l'articolo 3, comma 3, della medesima legge regionale che stabilisce che con il regolamento vengano previste anche le modalita' per l'effettuazione dei corsi e del relativo esame finale al cui superamento e' subordinato l'esercizio di attivita' di cattura; Sentita la Commissione di studio sull'avifauna nelle sedute del 14 e 22 febbraio 1995; Vista la nota n. 1269/T-A62 del 20 aprile 1995 con la quale l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, richiamando le proprie circolari emanate in materia di cattura di uccelli successivamente all'entrata in vigore della legge n. 157/1992, ha evidenziato i punti di maggior contrasto fra le indicazioni dal medesimo a suo tempo fornite e la bozza di regolamento predisposto in base alle proposte scaturite dalla Commissione di studio dell'avifauna nelle sedute sopra riportate; Rilevato che le circolari emanate dal suddetto Istituto fanno riferimento alla legge n. 157/1992, mentre l'emanando regolamento deve dare esecuzione alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 29/1993, la quale su alcuni specifici argomenti dispone diversamente da quanto e' previsto dalla legge n. 157/1992; Sentito il Comitato regionale della caccia il quale, nella seduta del 18 maggio 1995, ha espresso parere favorevole ad una formulazione del regolamento con la quale sono state recepite diverse delle indicazioni tecniche fornite dall'I.N.F.S. con la citata nota n. 1269/T-A62 del 20 aprile 1995 compatibili con le disposizioni di cui alla legge regionale n. 29/1993; Visto che con nota n. 5-9A/479 del 2 marzo 1995 il Servizio autonomo della caccia e della pesca ha comunicato, ai sensi della legge regionale n. 29/1992, agli Enti ed Associazioni interessati l'avvio del procedimento per la riformulazione del regolamento di esecuzione della legge regionale 1 giugno 1993, n. 29 e che al riguardo sono state presentate memorie scritte da parte della Delegazione regionale del WWF con nota del 18 marzo 1995, della Sezione di Gorizia della Lega italiana protezione uccelli con nota del 23 marzo 1995, della Delegazione regionale degli amici della terra con nota del 31 marzo 1995, della Delegazione regionale della lega antivivisezione con nota del 21 aprile 1995, della Lega per l'abolizione della caccia con nota del 9 maggio 1995, del Coordinamento regionale animalista con le note del 2 maggio e 27 maggio 1995 e della Provincia di Trieste con nota dell'11 aprile 1995; Vista la successiva nota del 29 maggio 1995 e relativa documentazione della Delegazione regionale del WWF; Valutate le memorie precitate; Ritenuto, peraltro, di approvare il regolamento in parola in conformita' al parere espresso dal Comitato regionale della caccia nella sopra citata seduta del 18 maggio 1995, trattandosi di una disciplina che autorizza l'attivita' di cattura di uccelli nell'ambito del regime di deroga prescritto dall'articolo 9, comma 1, lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE e dall'articolo 9, comma 1, quinto capoverso, della Convenzione di Berna; Ritenuto che allo stato non sussistono possibilita' alternative alla cattura con reti per l'approvigionamento di richiami vivi, atteso che attualmente l'allevamento consente la produzione di pochi soggetti a scopo prevalentemente amatoriale, allevamento che peraltro viene favorito dal regolamento di cui trattasi, prevedendo il medesimo la possibilita' di cattura anche per fornire agli allevamenti i soggetti riproduttori; Sentito il Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente nella seduta del 12 giugno 1995; Visto l'articolo 42 dello statuto speciale della Regione, emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 3344 del 3 luglio 1995; Decreta: E' approvato il regolamento di esecuzione della legge regionale 1 giugno 1993, n. 29, concernente la disciplina dell'aucupio, nel testo allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verra' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 4 agosto 1995. GUERRA Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 3 gennaio 1996 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 1 ------ Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 29 del 1 giugno 1993 concernente "Disciplina dell'aucupio". Art. 1. 1. Per la cattura di uccelli prevista dalla legge regionale n. 29 del 1 giugno 1993 e' consentito esclusivamente l'uso di impianti fissi a reti orizzontali individuati dalle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge regionale n. 29 del 1 giugno 1993. 2. L'attivita' disciplinata dal presente regolamento e' vietata in tutte le zone precluse all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelle previste all'articolo 21, comma 1, lettere e) e m) della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 3. Nello svolgimento dell'attivita' di cattura e nella detenzione di cui al presente regolamento trovano applicazione le norme di cui all'articolo 727 del codice penale, cosi' come sostituito dall'articolo 1 della legge 22 novembre 1993, n. 473.